giovedì 20 giugno 2013

reati contro la persona

Stamani, nel tentativo di vincere la svogliatezza indotta dal caldo e dalle mille remore che mi assalgono ogniqualvolta devo scrivere per ragioni di lavoro, mi sono dedicata a leggere le sentenze del periodico giuridico a cui sono abbonata e, fra le altre, ho rinvenuto una decisione della corte d'appello di Napoli risalente allo scorso febbraio che mi ha decisamente colpita perché permette di comprendere come, nel corso del tempo, possa cambiare la sensibilità e la valutazione sociale di determinati atteggiamenti, anche e soprattutto di quelli inerenti la sfera più intima della persona. In effetti trent'anni fa nessun giudice si sarebbe pronunciato in maniera analoga e devo riconoscere che, mio malgrado, sono stata costretta a verificare che in alcuni contesti (a volte più prossimi di quanto non si possa pensare) la mera esistenza formale del vincolo coniugale, consente di avallare e giustificare condotte che prescindono radicalmente dalla sfera affettiva e dalla lealtà che dovrebbero sostenere una relazione tanto importante. Riporto la massima del provvedimento, oltre che per l'interesse alla conoscenza ed all'informazione, per ricordare a me stessa ed a tutti coloro che subiscono od hanno sperimentato abuso e violenza che, al di là del rispetto per la differenza di opinioni, convinzioni e convenzioni sociali, esistono dei limiti che non vanno e non devono essere mai oltrepassati e che la violazione delle regole merita sempre sanzione e rieducazione, nella mente e nello spirito prima che nel corpo.
"In tema di violenza sessuale l'esistenza di un rapporto di coniugio accompagnato da effettiva convivenza non esclude, di per sè, la configurabilità del reato (di violenza sessuale) dovendo ritenersi che non sussista un diritto assoluto del coniuge al compimento di atti sessuali come mero sfogo dell'istinto sessuale anche contro la volontà dell'altro coniuge... ponendosi in contrapposizione rispetto ai sentimenti di rispetto, affiatamento e vicendevole aiuto e solidarietà fra le cui espressioni deve ricomprendersi anche il rapporto sessuale" (Corte Appello Napoli, IV sezione penale, 23.1.2013, n. 389)